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Vaccino obbligatorio? Anche no. Eventuali danni li paghiamo noi? Purtroppo sì

Nel dibattito pro o contro il vaccino obbligatorio bisogna ascoltare i giuristi o gli scienziati? La risposta è ovvia: i primi. I secondi possono aiutarci a capire se un vaccino è efficace o meno. I giuristi dovrebbero avere invece – se non l’ultima – almeno una decisiva parola rispetto all’obbligatorietà. E invece sembra che in Italia anche la questione della dimensione coercitiva del vaccino debba essere appannaggio della Scienza o di alcune sue branche, come la virologia. A molti “scienziati” prudono le mani dalla voglia di costringere i cittadini a prendere la fatidica medicina. L’Ordine dei medici ha addirittura minacciato la radiazione ai colleghi che non si immunizzano.

E così troppi sproloquiano di obblighi pensando che possa essere un Arcuri o un Burioni o un Comitato qualsiasi a decidere in materia. Proviamo allora a mettere ordine e a spiegare perché il vaccino anti-Covid potrà essere – allo stato attuale delle cose –  al più rubricato al rango di obbligo “morale” (Mattarella dixit), ma non alla stregua di un obbligo “legale”. Partiamo dall’articolo 32 della Costituzione che già mette un bel paletto: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Quindi, solo il Parlamento, a maggioranza, ha facoltà di deliberare in proposito.

Non basta: è una questione di carattere nazionale, su cui le regioni non possono mettere becco. Infatti, secondo la Corte costituzionale (sentenza nr. 5 del 2018) lo Stato ha in esclusiva (articolo 117, comma 2 lettera q della Suprema Carta) “il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili”. Ricordiamo, per inciso, che il Tar del Lazio, nell’ottobre 2020, ha annullato l’ordinanza della Regione Lazio che prescriveva la vaccinazione anti-influenzale coatta per alcune categorie “fragili” di persone.

Questo dovrebbe bastare a mettere fuori causa tutta una serie di comparse, auto-nominatesi primattori, che vanno da taluni sindaci a talaltri presidenti di provincia o governatori regionali. I quali continuano a deliziarci, non avendone titolo, con idee di segregazione intermittente, per non dire di morte civica, nei confronti dei riottosi al vaccino. Ora, chiarito l’unico soggetto cui compete il potere di decidere (il Parlamento), vediamo di analizzare altri due aspetti fondamentali: 1) ci sono le condizioni perché le camere impongano per legge il vaccino anti-Covid?; 2) è vero che, in assenza di obbligo, non ci sarebbe la possibilità di indennizzare coloro i quali dovessero riportare danni collaterali permanenti dalla vaccinazione?

Quanto al primo quesito, la risposta non può che essere negativa. Infatti, la Corte Costituzionale ha – fin dalla pronuncia nr. 258 del 1994 –  giudicato ineludibile, al fine di una “accettabilità” dell’obbligo, che il legislatore, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individui “con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione”. Anche per determinare “se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità” siano praticabili su un piano di effettiva fattibilità. La Corte ha a anche a più riprese stabilito che le condizioni per l’imposizione dell’obbligo discendono da un equo contemperamento tra il diritto pubblico alla salute (che è diritto individuale, ma anche interesse della collettività) e il diritto alla autodeterminazione del singolo (cioè, il poter decidere autonomamente se curarsi o meno ovvero se ricevere un determinato trattamento piuttosto che no).

È evidente che la decisione di “scavalcare” il diritto alla autodeterminazione per far prevalere la tutela della salute di tutti non può che discendere dalla accertata, e sperimentata, sicurezza di un farmaco (nel nostro caso il famoso vaccino), da un lato, e da un pericolo reale in essere per l’intera collettività, dall’altro. Solo se il rimedio è sufficientemente, e dimostrabilmente, sicuro e il rischio è effettivamente elevato erga omnes si potrà, Costituzione alla mano, imporre un obbligo vaccinale a “tutta” la popolazione. Per capirci, è questo il motivo per cui il vaccino anti-influenzale, sulla cui sicurezza nessuno esprime né perplessità né dubbi, non è mai stato imposto (tranne nel caso della Regione Lazio, respinta con perdite come anzidetto).

Ebbene, nella vicenda del Covid-19 non sussiste nessuna delle due succitate condizioni. Secondo l’ISS, l’età media delle vittime del Coronavirus è pari ad ottant’anni (prossima alla soglia della mortalità media generale) e, al 16 dicembre 2020, i deceduti di età inferiore ai 50 erano solo l’1,2 per cento delle vittime complessive. Inoltre, del vaccino anti-Covid   – pur “bollinato” dai prescritti nulla osta sul piano amministrativo) – non si sa abbastanza sul piano delle potenziali conseguenze. Secondo una Comunicazione della Commissione europea del 17.06.2020  “in genere per sviluppare un vaccino ci vogliono più di 10 anni. Lo sviluppo di un vaccino sicuro ed efficace è infatti un processo altamente complesso”.

Ergo, un vaccino con alle spalle la ricerca di pochi mesi non può vantare la stessa  sicurezza di quelli “normali”, per di più su un virus fino all’altro ieri sconosciuto. Sul sito dell’AIFA, rispetto al vaccino Comirnaty della Pfizer, si legge che “studi indipendenti sui vaccini COVID-19, coordinati dalle autorità dell’UE, forniranno informazioni aggiuntive sulla sicurezza a lungo termine del vaccino e sui relativi benefici per la popolazione in generale”. In altre parole, la fase sperimentale è, in realtà, ancora in corso e tutti i vaccinati presteranno volontariamente il loro contributo alla causa. Resta il fatto che il vaccino, com’è evidente, non è stato testato a sufficienza per consentirne una imposizione.

Premesso ciò, una ragione che potrebbe militare a favore dell’obbligo è proprio di natura legale, connessa agli indennizzi. Infatti, in Italia hai diritto a un ristoro per danni da vaccinazione solo nel caso in cui la vaccinazione è obbligatoria, come previsto dalla legge nr. 210 del 1992. E, tuttavia, anche questa motivazione viene meno se consideriamo la giurisprudenza della Corte Costituzionale. La quale ha, a più riprese, sancito un principio interpretativo secondo cui il diritto all’indennizzo va riconosciuto anche laddove la vaccinazione, pur non essendo obbligatoria, sia stata “caldamente” consigliata da una pressante campagna istituzionale (e, va da sé, mediatica) di moral suasion. Laddove, insomma, la cosiddetta raccomandazione si sia in realtà tradotta in una “ampia e insistita campagna di informazione” da parte delle autorità sanitarie.

Da ultimo, con sentenza numero 118 del 23 giugno 2020, la Corte Costituzionale  ha ribadito che l’indennizzo è dovuto anche quando la vaccinazione è presentata “non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria”. La pronuncia fa seguito a due analoghe sentenze del Giudice delle Leggi: la numero 107 del 2012 (in materia di morbillo) e la numero 268 del 2017 (in materia di vaccino antinfluenzale). A questo punto, potremmo concludere che, comunque vada, gli indennizzi dovranno essere erogati dallo Stato e, come al solito, pagherà Pantalone.

Tuttavia, una volta appurato che il vaccino anti-Covid non può essere imposto per legge e che i suoi effetti negativi saranno in ogni caso indennizzati dalla mano pubblica, resterebbe sul tavolo un altro bel tema su cui il dibattito, invece, langue. Se cioè sia moralmente accettabile, oltre che giuridicamente lecito, che le grandi corporation di Big Pharma siano esentate dal farsi carico delle evenienze dannose di un farmaco con il quale esse fanno, e faranno, affari d’oro. Ad oggi, evidentemente, vale anche per la salute la stessa regola del mondo degli affari: i colossi del business incamerano gli utili. I cittadini, tramite lo Stato, si fanno carico delle perdite.

Avv. Francesco Carraro

www.avvocatocarraro.it

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